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DECRETO AIUTI BIS – benefit/welfare

Aumento soglia di esenzione benefit

Viene previsto inoltre, solo per il periodo d’imposta 2022, una deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, rispetto alla soglia di esenzione per i beni e servizi ceduti ai dipendenti. La soglia d’esenzione, prevista normalmente in euro 258,23 verrà aumentata fino a raggiungere la soglia di € 600,00 annui. Viene quindi previsto che non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00.

Tale esenzione fiscale era già stata oggetto di modifica con un intervento finalizzato e diretto solo ai buoni carburante con ulteriore esenzione per € 200,00 (Dl n. 21/2022) alla quale si va quindi ad aggiungere.