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MAXI SANZIONE (dopo DL 19/2024)

Fino al primo  marzo 2024  le maxisanzioni amministrative pecuniari per lavoro irregolare, ovvero per il  datore che occupa personale “in nero”  sono le seguenti 

  • Da 1.800 a 10.800 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di effettivo lavoro;
  • 3.600 / 24.600 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 sino a 60 giorni di effettivo lavoro;
  • 7.200 / 43.2000 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni di effettivo lavoro.

Sono inoltre previste maggiorazioni del 20% 

  • in caso di recidiva per le stesse irregolarità nei tre anni precedenti e
  • in caso di utilizzo di lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno 
  •  minori in età non lavorativa (cioè coloro che non possono far valere dieci anni di scuola dell’obbligo e il compimento dei sedici anni);
  •  percettori del reddito di cittadinanza.

Dal 2 marzo 2024 , con l’entrata in vigore del DL 19 2024 che modifica l’articolo 1, comma 445, della legge 145/2018,  lettera d), gli importi sono sono aumentati  come segue

  • da 1.950 a 11.700 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di effettivo lavoro (in caso di recidiva 2.400-14.400); 
  • da 3.900 a 23.400 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 e sino a 60 giorni di effettivo lavoro (in caso di recidiva 4.800-28.800); 
  • da 7.800 a 46.800 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni di effettivo lavoro (in caso di recidiva 9.600-57.600).

ATTENZIONE La sanzione non si applica se il datore di lavoro prima dell’ispezione, dell’accertamento o di un’eventuale convocazione per un tentativo di conciliazione, regolarizza spontaneamente, per l’intera sua durata, il rapporto avviato senza la preventiva comunicazione obbligatoria.

Inoltre si puo accedere alla  diffida obbligatoria ed avere la sanzione in misura minima (vedi  ultimo paragrafo per i dettagli)

Resta confermato anche il raddoppio della maggiorazione in caso di recidiva,  nei tre anni precedenti,  cioè se il datore di lavoro è incorso nelle stesse violazioni.