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Lavoro autonomo occasionale: NUOVA COMUNICAZIONE

LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE Fonte normativa – Art. 2222 codice civile – LEGGE 215 DEL 17/12/2021 (conversione DL 21/10/2021 n 146) A partire dal 21 Dicembre 2021, dopo la pubblicazione della Legge 17/12/2021 n° 215 (conversione del DL 146 del 21/10/2021) si deve adempiere alla preventiva comunicazione dell’attività lavorativa per i lavoratori autonomi occasionali (come da 2222 codice civile). In attesa di una circolare esplicativa da parte dell’Ispettorato del lavoro la comunicazione dovrà essere effettuata tramite SMS o mail/pec come per i lavoratori intermittenti (“a chiamata”) secondo le modalità operative di cui all’art. 15 comma 3 del Dlgs 81/2015).  Sanzione amministrativa da 500 € a 2500 € per ciascun lavoratore autonomo (da valutare la maxi sanzione per lavoro nero) Art. 2222 codice civile. Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo [2225] un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV Modulo comunicazione: https://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Adempimenti/Documents/UNI_Intermittenti_giugno2015.pdf Come effettuare comunicazione: https://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Adempimenti/Pagine/Lavoro-Intermittente.aspx