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Visite ispettive e valutazione dei rischi

Fra le varie competenze ispettive dell’ITL vi è anche quella di controllo e verifica del DVR e che tale tipologia di attività Ispettiva si è profondamente diffusa a seguito dei numerosi incidenti mortali sul lavoro che si sono verificati negli ultimi mesi.

La sezione Ispettiva del Nucleo dei Carabinieri dell’ITL di Parma ci ha informati che, da adesso in avanti ,  chiederanno sempre alle aziende di volta in volta attenzionate, oltre ai soliti documenti di rito, anche il DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI.

Di seguito si riportano le sanzioni per mancanza o omissione del DVR  

  • Per omessa redazione del DVR (violazione Art. 29, c.1) le sanzioni sono le seguenti: 

l’arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2500 a € 6400.La pena dell’arresto è estesa da 4 a 8 mesi nelle aziende a rischio di incidente elevato e con l’esposizione a rischi biologici (cancerogeni/mutageni, di atmosfere esplosive).

  •  Per incompleta redazione del DVR è prevista una ammenda da:

€ 1000 a € 2000(in caso di omessa indicazione sulla relazione della valutazione di tutti i rischi l’individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza ed adeguata formazione);

€ 2000 a € 4000 (in caso di omessa indicazione delle misure ritenute opportune al fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, misure di prevenzione e protezione, DPS, procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità).

 Art. 55. – Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

E’ punito con l’arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da 5.000 a 15.000 euro il datore di lavoro: a) che omette la valutazione dei rischi e l’adozione del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), ovvero che lo adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed f) dell’articolo 28 e che viola le disposizioni di cui all’articolo 18, comma 1, lettere q) e z), prima parte;