Con l’art. 2-quater del D.L. n. 11/2023, introdotto dalla Legge di conversione n. 38/2023, il Legislatore fornisce un’interpretazione autentica dell’art. 17, comma 1 del D.Lgs n. 241/1997 in materia di versamenti unitari delle imposte e dei contributi.
In particolare viene specificato che la compensazione prevista dalla norma può avvenire anche tra debiti e crediti nei confronti di enti impositori diversi.