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LEGGE DI BILANCIO 2023 (FINANZIARIA)

LEGGE DI BILANCIO 2023 (FINANZIARIA)

Detassazione delle manceNelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, le mance corrisposte dai clienti ai lavoratori, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, costituiscono redditi da lavoro dipendente e, salvo espressa rinuncia scritta del lavoratore, sono soggette ad imposta sostitutiva – applicata dal sostituto d’imposta – dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro. Tali somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi, dei premi INAIL e del TFR. Qualora le vigenti disposizioni facciano riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione in favore del lavoratore di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all’imposta sostitutiva prevista. La detassazione è prevista solo per i titolari di reddito da lavoro dipendente inferiore a € 50.000. Accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso, vedono applicare le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.
Riduzione aliquota imposta sui premi di produttività (comma 63)È prevista una riduzione del 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile ai premi e alle somme erogate nell’anno 2023 a titolo di premio di risultato di cui all’art. 1, c. 182, L. n. 208/2015.
Esonero parziale contributi a carico lavoratori dipendenti (comma 281)Anche per il 2023 viene riconosciuto, con le medesime modalità e con gli stessi criteri di cui all’art. 1, c. 121 L. n. 234/2021, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori dipendenti. L’esonero è riconosciuto:  in via generale in misura pari al 2%;  in misura pari al 3% se la retribuzione imponibile mensile del lavoratore (compresa la tredicesima) sia inferiore a € 1.923. Resta invariata l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Assunzioni agevolate 1 gennaio 2023 – 31 dicembre 2023 (commi da 294 a 299)1. Beneficiari del Reddito di cittadinanza (Art. 1 -13 D.L. n. 4/2019) Tutti i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminatosoggetti beneficiari di Reddito di cittadinanza hanno diritto ad un esonero contributivo del 100% per 12 mesi, entro un limite annuo massimo di € 8.000. L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico. L’esonero (alternativo a quello già previsto dall’art. 8 D.L. 4/2019 conv. in L. 26/2019) spetta anche in caso di trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato. 2. Giovani (Art. 1, c. 10, L. n. 178/2020) L’esonero contributivo previsto per favorire l’occupazione giovanile stabile è esteso alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, entro un limite annuo massimo di € 8.000. 3. Donne (Art. 1, c. 16 L. n. 178/2020) Proroga dell’esonero contributivo del 100%, nel limite annuo massimo di € 8.000, per le assunzioni di donne disoccupate con contratti a tempo indeterminato, determinato e per le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine. L’efficacia di tutte queste misure è condizionata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.   (ATTENDIAMO CIRCOLARE INPS CON LINEE GUIDA PER APPLICAZIONE)
Prestazioni di lavoro occasionale Accessorio (commi da 342 a 354)L’importo massimo entro cui possono essere eseguite prestazioni di lavoro occasionale è innalzato da € 5.000 a € 10.000 annui. Le prestazioni occasionali sono estese anche al settore agricoltura (con conseguente abrogazione dell’art. 54 bis, c. 14 lett. b, D.L. n. 50/2017 conv. in L. n. 96/2017) e si applicano alle attività stagionali che si svolgono per un massimo di 45 giorni all’anno. Le disposizioni si applicano, entro i limiti stabiliti dal presente articolo, anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, nightclub e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1 È abrogata la disposizione per cui, per prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, il prestatore deve autocertificare di non essere stato iscritto nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. È vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 10 (anziché 5) lavoratori subordinati a tempo indeterminato, incluse le attività alberghiere e ricettive che, in precedenza, erano escluse dal campo di applicazione dei rapporti occasionali se avevano alle proprie dipendenze fino a 8 lavoratori. Rimane il divieto di utilizzo della prestazione occasionale accessoria: – nelle attività edilizie e affini; – nell’esecuzione di appalti e servizi.
Assegno unico e universale ai figli (comma 357)Dal 1° gennaio 2023 è previsto un incremento del 50% dell’importo dell’AUUF per le famiglie:  con figli di età inferiore ad 1 anno;  con 3 o più figli di età compresa tra 1 e 3 anni, per livelli di ISEE fino a € 40.000,00. Diventano strutturali:  l’importo di € 175 mensili, previsto per ciascun figlio minore e per ciascun figlio disabile;  la maggiorazione prevista in caso di figlio disabile fino ai 21 anni.
Congedo parentale (comma 359)L’indennità per congedo parentale, prevista fino al dodicesimo anno di vita del figlio per ciascun genitore lavoratore per 3 mesi e pari al 30% della retribuzione, è elevata all’80% solo per la madre lavoratrice, per la durata massima di 1 mese fino al sesto anno di vita del bambino. L’aumento si applica alle madri lavoratrici che terminano il periodo di congedo di maternità dopo il 31 dicembre 2022.